Radioprotezione

Adempimenti legislativi
(D. Lgs 101/20) personale dipendente, associato e ospite della Sezione

  • Per ogni dipendente, associato o ospite della Sezione è necessario predisporre una scheda di radioprotezione.
  • La scheda di radioprotezione deve essere compilata prima di adibire il personale alle attività con rischio da radiazioni ionizzanti.
  • La scheda di radioprotezione deve essere firmata dal:
  • In caso di attività con rischio da radiazioni ionizzanti da precedenti rapporti di lavoro, il Lavoratore è tenuto a fornire le sue dosi pregresse.
  • La classificazione è a cura dell’Esperto di Radioprotezione (Dott. Alessandro Tofani) e si suddivide in: ESPOSTI (categoria A o B)
    • categoria A: appartengono a questa categoria i lavoratori suscettibili di un’esposizione > a:
      • 6 mSv/anno per esposizione globale o di dose efficace
      • 45  mSv/anno per cristallino
      • 150  mSv/anno per la pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie
    • categoria B: i lavoratori esposti non classificati in categoria A
    • non esposto.
  • Copia della scheda di radioprotezione viene inviata a:
    • Lavoratore
    • Responsabile dell’attività
    • Ente di appartenenza
    • Strutture INFN in cui si svolge l’attività con rischio da radiazioni ionizzanti
    • Servizio di Protezione dalle Radiazioni INFN
    • Medico addetto (per gli esposti e i dipendenti INFN)
  • Il datore di lavoro deve provvedere a sottoporre a visita medica il lavoratore esposto prima di destinarlo ad attività con rischio da radiazioni ionizzanti.
  • Apertura scheda dosimetrica.
  • Per il personale di categoria B vengono richieste – almeno 1 volta all’anno – le valutazioni delle dosi presso i laboratori in cui il lavoratore svolge attività con rischio da radiazioni ionizzanti. Le stesse vengono successivamente registrate nella scheda dosimetrica
  • Le valutazioni delle dosi sono comunicate al:
  • Fine rapporto del personale esposto: comunicare al datore di lavoro anticipatamente la cessazione del rapporto di lavoro in modo che il lavoratore possa essere sottoposto alla visita di chiusura. In caso di non ottemperanza sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti.
  • Entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro l’Esperto di Radioprotezione chiude la scheda dosimetrica e la consegna al Medico Autorizzato, il quale la invia insieme al Documento Sanitario Personale all’INAIL.