In caso di attività con rischio da radiazioni ionizzanti da precedenti rapporti di lavoro, il Lavoratore è tenuto a fornire le sue dosi pregresse.
La classificazione è a cura dell’Esperto di Radioprotezione (Dott. Alessandro Tofani) e si suddivide in: ESPOSTI (categoria A o B)
categoria A: appartengono a questa categoria i lavoratori suscettibili di un’esposizione > a:
6 mSv/anno per esposizione globale o di dose efficace
45 mSv/anno per cristallino
150 mSv/anno per la pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie
categoria B: i lavoratori esposti non classificati in categoria A
non esposto.
Copia della scheda di radioprotezione viene inviata a:
Lavoratore
Responsabile dell’attività
Ente di appartenenza
Strutture INFN in cui si svolge l’attività con rischio da radiazioni ionizzanti
Servizio di Protezione dalle Radiazioni INFN
Medico addetto (per gli esposti e i dipendenti INFN)
Il datore di lavoro deve provvedere a sottoporre a visita medica il lavoratore esposto prima di destinarlo ad attività con rischio da radiazioni ionizzanti.
Apertura scheda dosimetrica.
Per il personale di categoria B vengono richieste – almeno 1 volta all’anno – le valutazioni delle dosi presso i laboratori in cui il lavoratore svolge attività con rischio da radiazioni ionizzanti. Le stesse vengono successivamente registrate nella scheda dosimetrica
Fine rapporto del personale esposto: comunicare al datore di lavoro anticipatamente la cessazione del rapporto di lavoro in modo che il lavoratore possa essere sottoposto alla visita di chiusura. In caso di non ottemperanza sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti.
Entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro l’Esperto di Radioprotezione chiude la scheda dosimetrica e la consegna al Medico Autorizzato, il quale la invia insieme al Documento Sanitario Personale all’INAIL.