REGOLAMENTO CORSI DOTTORATO DI RICERCA


Art. 1

  1. Presso l'Università degli Studi di Siena sono istituiti corsi per il conseguimento di Dottorati di ricerca quali titoli accademici in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di qualificata ricerca scientifica.
  2. I corsi di cui al comma 1 possono essere attivati anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscono idonee risorse umane e strumentali.
  3. I predetti corsi possono altresì essere istituiti in convenzione con altre Università.

Art. 2

  1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di Dottorato di ricerca, della durata non inferiore a tre anni, su proposta delle Strutture previste nell'art. 3, sentito il parere del Comitato Scientifico di cui all'art. 5, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché previo esame del Nucleo di valutazione interna della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo comma 7.
  2. Nell'ambito della programmazione annuale, il Senato Accademico destina le risorse sufficienti per l'istituzione di nuovi corsi di Dottorato di ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti.
  3. Ogni proposta di Dottorato, nei termini di cui al successivo art. 3, unitamente al parere del Comitato Scientifico, viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
  4. Nel caso di adesione dell'Università di Siena ad un Dottorato di ricerca istituito presso altro Ateneo, le strutture scientifiche di cui all'art. 3 sottopongono al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione previa approvazione della medesima da parte del Comitato Scientifico.
  5. Il numero minimo di ammessi a ciascun Dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre.
  6. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori.
  7. Sono requisiti di idoneità delle sedi:
    1. la presenza nel Collegio dei docenti di un congruo numero di docenti dell'area scientifica di riferimento del corso;
    2. la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
    3. la previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un Collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;
    4. la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
    5. la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
    6. l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'art. 3, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.

  8. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al Ministero che ne cura la diffusione.

Art. 3

  1. I Dipartimenti e gli Istituti – singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri Atenei italiani o stranieri – propongono, con delibera motivata, l'istituzione di nuovi corsi di Dottorato di ricerca.
  2. Ciascuna proposta deve contenere:
  3. Nel caso di Dottorato istituito presso altro Ateneo, la proposta di adesione al medesimo deve contenere:

Art. 4

  1. La valutazione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 7, è effettuata dal Nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione, nonché con periodicità costante fissata dagli Organi di governo dell'Ateneo.
  2. Il Rettore invia al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del Nucleo di valutazione sui risultati delle attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico.

Art. 5

  1. È istituito il Comitato Scientifico, composto da membri scelti fra persone note a livello nazionale e internazionale, anche sulla base di referenze richieste direttamente dal Rettore ad istituzioni scientifiche, e sentiti i Coordinatori dei Dottorati con sede amministrativa presso l'Ateneo senese.
  2. Il Comitato Scientifico, che dura in carica tre anni, è designato dal Senato Accademico ed è rinnovabile una sola volta.
  3. Il Comitato, anche ai fini delle relazioni del Nucleo di valutazione:

    1. esprime parere obbligatorio sulle proposte relative all'istituzione e all'organizzazione dei corsi di Dottorato;
    2. dà pareri sui bandi di ammissione ai corsi di Dottorato;
    3. redige una relazione annuale sullo stato degli studi relativi ai Dottorati di ricerca con eventuali proposte di soppressione o di accorpamento;
    4. svolge funzioni di Garante per i dottorandi riguardo all'andamento dei corsi;
    5. può promuovere attività extracurriculari interdisciplinari anche attraverso l'organizzazione di seminari e conferenze;
    6. può proporre annualmente, con decisione motivata, l'assegnazione di un premio alla tesi di Dottorato giudicata più innovativa fra quelle discusse nel corso dell'anno, il cui importo sarà determinato dal Senato Accademico nell'ambito della programmazione annuale;
    7. acquisisce dagli esaminatori le valutazioni sul valore delle tesi di Dottorato;
    8. può richiedere, anche direttamente, ai dottorandi e ai docenti, ogni informazione che sia, a suo giudizio, utile per la valutazione dei corsi di Dottorato.

Art. 6

  1. Al termine del secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comitato Scientifico redigerà un rapporto, da inviare al Senato Accademico, con l'eventuale proposta di soppressione di quei Dottorati che non soddisfino alcune caratteristiche come la qualità dei corsi di Dottorato del primo anno e il raggiungimento di un numero minimo di dottorandi.
  2. Per soddisfare le caratteristiche qualificanti considerate al comma precedente, i singoli Dottorati potranno accorparsi in modo da raggiungere il necessario numero minimo di dottorandi, per lo meno al livello dei corsi del primo anno. Inoltre essi, pur rimanendo distinti, potranno costituire un Master unico più generale per il primo anno o, anche, avere semplicemente dei corsi in comune che permettono di raggiungere il numero minimo di dottorandi.
  3. I Coordinatori dei Dottorati possono proporre al Comitato Scientifico la trasformazione di alcuni Dottorati in borse di studio o assegni di ricerca.

Art. 7

  1. L'istituzione di un Dottorato presso l'Università di Siena, quale sede unica o convenziata, presuppone l'esistenza di una comunità scientifica di riferimento con consolidata esperienza di ricerca nell'Area specifica e con produzione scientifica qualitativamente e quantitativamente certificabile. Al fine di assicurare stabilità al Dottorato, il tema di ricerca che lo caratterizza dovrà essere di interesse scientifico-culturale sufficientemente ampio.
  2. Laddove possibile, è auspicabile una documentata collaborazione con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che garantiscano l'inserimento dei dottorandi in un eventuale contesto lavorativo.
  3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del Codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
  4. È prevista la possibilità di istituire Dottorati di indirizzo europeo che raggruppino fra loro una o più sedi che poggino su intese e affinità scientifiche concrete. I relativi dottorandi dovranno fare esperienze e soggiornare nelle sedi convenzionate con adeguate agevolazioni di carattere economico.

Art. 8

  1. Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
  2. L'Università disciplina le modalità di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento nonché la pubblicità degli atti.
  3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:
    1. il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato di ricerca;
    2. il numero e l'ammontare delle borse di studio;
    3. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
    4. le modalità di ammissione.

  4. Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 7.
  5. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 9

  1. Nella struttura scientifica presso la quale è stata approvata l'istituzione di un corso di Dottorato di ricerca, viene costituito un Collegio dei docenti che provvede a:

    1. proporre i nomi dei componenti la Commissione che dovrà esaminare i candidati al Dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione al medesimo;
    2. deliberare sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi;
    3. individuare idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi;
    4. valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;
    5. istituire, ove lo ritenga opportuno, e eventualmente conferire, il titolo di Master Scientifico Culturale di cui al successivo articolo 14;
    6. proporre, ove il parere degli esperti risulti negativo, l'esclusione del candidato dal Dottorato o la revisione di tutta la tesi o di alcune sue parti;
    7. proporre al Rettore, sulla base del parere della Commissione di cui sopra, l'elenco dei candidati per il conseguimento del titolo finale, corredato da giudizi sintetici sulla personalità scientifica dei medesimi.

Art. 10

  1. Per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, gli iscritti al Dottorato che hanno terminato la tesi di Dottorato, dovranno inoltrare apposita domanda al Collegio dei docenti.
  2. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
  3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i docenti di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, italiane o straniere, anche diversi per ogni tesi di Dottorato, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca per singole tesi, sulle quali si esprimono con relazioni scritte.
  4. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
  5. I dottorandi possono redigere la propria tesi di Dottorato in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
  6. Il Senato Accademico definisce le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni giudicatrici, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
  7. Decorso il termine di cui al comma 6, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
  8. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
  9. Tali accordi possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

  10. Il Rettore, previa acquisizione della proposta del Collegio dei docenti, rilascia il titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sarà depositata presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
  11. Sarà assicurata la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Art. 11

  1. È prevista l'esclusione dal Dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:
    1. giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza;
    2. prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
    3. assenze ingiustificate e prolungate.

  2. Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
  3. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di Dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il Dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Possono essere altresi' ammessi in sovrannumero, su richiesta del Collegio dei Docenti, purche' risultanti comunque idonei nella graduatoria di merito, i titolari di borse assegnate da Ministeri, Enti Pubblici di Ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti "qualificati" dal Senato Accademico.
  4. È consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternità o prestazione del servizio militare o grave documentata malattia.
  5. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.

Art. 12

  1. L'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso ai corsi di Dottorato e per la relativa frequenza, verrà deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, secondo i seguenti criteri:
    1. i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997;
    2. l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
    3. i dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
    4. in caso di parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del d.p.c.m. 30.4.1997.

Art. 13

  1. Con decreto rettorale, viene determinato annualmente il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi ammissibili, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito.
  2. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.
  4. la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre.
  5. l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.

Art. 14

  1. Al termine del primo anno di Dottorato i dottorandi sono tenuti a sostenere delle prove che accertino la loro capacità a intraprendere l'attività di ricerca. In caso di esito positivo, ai dottorandi può essere attribuito, ove istituito dal Collegio dei docenti, il titolo di "Master Scientifico Culturale" (MSC). Il conseguimento del titolo di Master non implica necessariamente l'ammissione agli anni successivi del Dottorato. Il Collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per conseguire il Master e il punteggio minimo per l'ammissione all'anno successivo. Il MSC può essere conseguito anche indipendentemente dal programma di Dottorato. Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre Università, anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel primo anno di Dottorato, essi possono essere esentati da tutti o alcuni degli esami del primo anno.
  2. Quanto prima, e comunque non oltre la fine del primo anno, sentito il dottorando, il Collegio dei docenti gli assegnerà un tutor che lo seguirà nella sua attività di ricerca e informerà il Collegio stesso su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca stessa.
  3. Durante il primo anno, i dottorandi hanno l'obbligo di risiedere in sede. Per conseguire il titolo, i dottorandi, durante gli anni successivi al primo, debbono risiedere in sede per un ulteriore periodo di sei mesi, salvo eccezionali esigenze di ricerca motivate e formalmente autorizzate dal Collegio dei docenti.

Art. 15

  1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i Dottorati già istituiti sono sottoposti alla verifica dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 7.
  2. In caso di esito negativo della verifica, il Comitato Scientifico può proporre al Senato Accademico la soppressione del Dottorato.

Art. 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino di Ateneo.

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