{"id":14598,"date":"2024-09-17T16:01:47","date_gmt":"2024-09-17T14:01:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pi.infn.it\/?page_id=14598"},"modified":"2024-09-26T12:14:23","modified_gmt":"2024-09-26T10:14:23","slug":"rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.pi.infn.it\/?page_id=14598","title":{"rendered":"Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)"},"content":{"rendered":"\n<p><em><strong>Definizione<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p><span class=\"mytool\">Il <span style=\"color: #ff0000\"><em>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<\/em><\/span> \u00e8 la <\/span>persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.<\/p>\n<p>Il rappresentante dei <span class=\"mytool\">lavoratori<\/span> per la sicurezza \u00e8 istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L&#8217;elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 6.<\/p>\n<p>2. In tutte le aziende, o unit\u00e0 produttive, \u00e8 eletto o designato il <span class=\"mytool\">rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<\/span>.<\/p>\n<p>3. Nelle aziende o unit\u00e0 produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza \u00e8 di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure \u00e8 individuato per pi\u00f9 aziende nell&#8217;ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 48.<\/p>\n<p>4. Nelle aziende o unit\u00e0 produttive con pi\u00f9 di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza \u00e8 eletto o designato dai lavoratori nell&#8217;ambito delle rappresentanze sindacali in <span class=\"mytool\">azienda<\/span>. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante \u00e8 eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.<\/p>\n<p>5. Il numero, le modalit\u00e0 di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonch\u00e9 il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l&#8217;espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>6. L&#8217;elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la <span class=\"mytool\">salute<\/span> e sicurezza sul lavoro, individuata, nell&#8217;ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali [di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali], sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<br \/>Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalit\u00e0 di attuazione del presente comma.<\/p>\n<p>7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 \u00e8 il seguente:<\/p>\n<p>a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit\u00e0 produttive sino a 200 lavoratori; <br \/>b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit\u00e0 produttive da 201 a 1.000 lavoratori; <br \/>c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unit\u00e0 produttive oltre i 1.000 lavoratori.<\/p>\n<p>In tali aziende il numero dei rappresentanti \u00e8 aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale.<br \/><br \/><\/p>\n<p><em><strong>Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p>Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:<br \/>a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;<br \/>b) \u00e8 consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit\u00e0 produttiva;<br \/>c) \u00e8 consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivit\u00e0 di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;<br \/>d) \u00e8 consultato in merito all&#8217;organizzazione della formazione di cui all&#8217;articolo 37;<br \/>e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonch\u00e9 quelle inerenti alle sostanze ed ai miscele pericolose (1), alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;<br \/>f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;<br \/>g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall&#8217;articolo 37;<br \/>h) promuove l&#8217;elaborazione, l&#8217;individuazione e l&#8217;attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l&#8217;integrit\u00e0 fisica dei lavoratori;<br \/>i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorit\u00e0 competenti, dalle quali \u00e8, di norma, sentito;<br \/>l) partecipa alla riunione periodica di cui all&#8217;articolo 35;<br \/>m) fa proposte in merito alla attivit\u00e0 di prevenzione;<br \/>n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit\u00e0;<br \/>o) pu\u00f2 fare ricorso alle autorit\u00e0 competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.<\/p>\n<p>2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell&#8217;incarico senza perdita di retribuzione, nonch\u00e9 dei mezzi e degli spazi necessari per l&#8217;esercizio delle funzioni e delle facolt\u00e0 riconosciutegli, anche tramite l&#8217;accesso ai dati, di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non pu\u00f2 subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit\u00e0 e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.<\/p>\n<p>3. Le modalit\u00e0 per l&#8217;esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.<\/p>\n<p>4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l&#8217;espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a).<\/p>\n<p>5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l&#8217;espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 26, comma 3.<\/p>\n<p>6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza \u00e8 tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 26, comma 3, nonch\u00e9 al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell&#8217;esercizio delle funzioni.<\/p>\n<p>7. L&#8217;esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza \u00e8 incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><em><strong>\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Definizione. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza \u00e8 la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza \u00e8 istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. 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